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domenica 1 febbraio 2015

Banca d'Italia: consultazione sulle Disposizioni per l'elenco degli operatori di microcredito

Il 28 gennaio la Banca d'Italia ha avviato la consultazione sulle Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito. Il fatto ha la sua importanza per i confidi minori: nel decreto di riforma del testo unico bancario (DL 141 del 13 agosto 2010) gli operatori di microcredito (ex art. 111) sono, con i confidi minori (ex art. 112), la seconda eccezione alla regola dell'Albo unico degli intermediari finanziari. Quello che si fa per gli uni e per gli altri è in qualche maniera collegato.
La consultazione dà attuazione all’articolo 15 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176
Settore molto più giovane di quello dei confidi, il microcredito comprende soggetti e modelli operativi vari e non ancora assestati. Si è dovuto aspettare un po' per cominciare a scriverne le regole di funzionamento.
Per i confidi minori siamo rimasti ancora più indietro, il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto sulla struttura e sul funzionamento dell'Organismo gestore del loro elenco (qui la bozza messa in consultazione nell'agosto 2013).

La bozza messa in consultazione per il microcredito disciplina l'iscrizione all'elenco e gli obblighi di comunicazione dei soggetti iscritti.

Sul primo punto si prevede di affidare in (via transitoria) la gestione dell'elenco alla stessa Banca d'Italia, e non all'Organismo gestore previsto dal DL 141/2010. Si tratta della scelta più pratica, essendo gli enti di microcredito ancora pochi. Qualora diventassero più numerosi, si procederebbe alla costituzione dell'Organismo, ma per ora può provvedere direttamente l'Organo di Vigilanza (creare un Organismo di auto-regolazione è una fatica enorme, e genera dei costi per i quali è laborioso trovare la copertura).

Sul secondo punto si prevedono i seguenti adempimenti:
  • l’indicazione delle variazioni nel programma di attività comunicato in sede di iscrizione; 
  • le segnalazioni periodiche a cadenza semestrale sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati, che saranno rese secondo le modalità indicate dalla Banca d’Italia sulla falsariga di quanto oggi previsto per gli intermediari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art. 106, TUB, ante reforma; 
  • l’invio del bilancio annuale, completo di allegati e verbale di approvazione, entro trenta giorni dalla relativa delibera assembleare.
Questi adempimenti sono più stringenti di quelli che, sulla base della normativa vigente, sarebbero richieste ai confidi minori ex art. 112, che sono tenuti soltanto a comunicare quanto necessario per verificare i requisiti di iscrizione all'elenco. L'organismo gestore dell'elenco confidi minori potrebbe introdurre degli adempimenti aggiuntivi, ma non c'è nulla di preciso nella bozza di decreto MEF e nei documenti progettuali che sono circolati (qui facevo il punto nel gennaio 2014 a Confires sulla posizione di Assoconfidi).

Vediamo ora come procederanno i lavori sui due fronti.
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