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mercoledì 3 luglio 2013

Fondo centrale: circolare riepilogativa sulle modalità di accesso alle garanzie "CCIAA-Confidi international" presso le sezioni speciali per l'internazionalizzazione

Ricevo un'articolata mail da MCC Help desk e la riporto per vostra comodità.

Riteniamo di fare cosa gradita inviando una sintesi delle disposizioni relative all’operatività delle Sezioni Speciali per l’internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese alimentate dai contributi delle camere di commercio ...

... alla luce delle circolari emanate dalla Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, in qualità di mandataria del RTI Gestore del Fondo, n. 640 del 18/03/2013, n. 641 del 19/04/2013 e n. 642 del 23/05/2013,  e dei quesiti pervenuti dagli operatori del settore.

Le Sezioni Speciali per l’internazionalizzazione sono state istituite ai sensi del Decreto MEF – MiSE del 26 gennaio 2012, e del successivo Protocollo d’intesa siglato il 19 dicembre 2012 tra il MiSE e 19 Camere di Commercio, nonché regolate da apposite Convenzioni sottoscritte dal MiSE, dal MEF e dalle CCIAA aderenti, secondo quanto previsto dal predetto Decreto.

Ambito territoriale
L’operatività delle Sezioni Speciali riguarda gli interventi di Cogaranzia e di Controgaranzia a prima richiesta del Fondo (sono dunque escluse la garanzia diretta e la controgaranzia sussidiaria), a favore delle PMI con sede operativa e/o legale localizzata nei territori di competenza delle seguenti Camere di Commercio: Bari, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Firenze (limitatamente alla controgaranzia), Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Monza e Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Salerno, Trieste, Udine e Varese. La cogaranzia non può essere attivata nelle regioni Lazio e Toscana.

Il numero delle Sezioni Speciali potrà in prospettiva essere integrato con l’adesione di ulteriori Camere di Commercio all’iniziativa.

Chi può presentare la domanda
La richiesta di garanzia per le Sezioni speciali può essere presentata dai confidi, sia minori (già 106) che maggiori (già 107). I confidi devono essere accreditati con il Fondo per la normale operatività. Non serve, in altri termini, una convenzione specifica per le Sezioni Speciali, con il Fondo o con le Camere di Commercio. I confidi potranno inoltre garantire finanziamenti concessi da qualsiasi banca con cui siano convenzionati, in quanto non esiste uno specifico accreditamento che le banche devono richiedere per operare con le Sezioni speciali in qualità di soggetti finanziatori.

Si ricorda inoltre che, per operare attraverso la cogaranzia, i Confidi devono aver stipulato un’apposita convenzione con il Gestore del Fondo che regola i criteri, le modalità  le procedure di concessione e di attivazione della garanzia. Attraverso questa procedura il confidi convenzionato può richiedere al Fondo la controgaranzia e contestualmente la garanzia diretta per conto di una banca. Ciascuna operazione finanziaria non può essere garantita congiuntamente dal Fondo e da un Confidi in misura superiore a quanto previsto per la garanzia diretta dalle Disposizioni operative in vigore.

Analogamente a quanto previsto per la controgaranzia, la convenzione che consente di operare in via ordinaria con la cogaranzia del Fondo, permette anche di accedere alle Sezioni Speciali, senza bisogno di un accreditamento specifico.

Percentuali di copertura
Le risorse delle Sezioni Speciali sono impiegate mediante interventi di compartecipazione alla copertura del rischio sulle operazioni ammissibili, ferme restando le percentuali massime di copertura del Fondo previste dalle Disposizioni Operative in vigore: la controgaranzia è pari all’80% (con la sola eccezione delle operazioni a favore imprese colpite da eventi sismici che beneficiano del 90%) su garanzie prestate dai confidi che non possono superare l’80% del finanziamento. Il confidi ha la facoltà di garantire una percentuale inferiore di quella massima consentita.

Durata e finalità ammissibili
Sono ammissibili alle Sezioni Speciali le operazioni finanziarie di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi, finalizzate alla copertura di spese correnti e di spese destinate a iniziative per l’internazionalizzazione delle imprese.

Sono ammissibili operazioni sia per liquidità sia per investimenti. La liquidità può essere garantita anche se non è collegata a spese per investimenti. Di conseguenza sono ammissibili all’intervento delle Sezioni speciali anche le operazioni di anticipo crediti a fronte di esportazioni (concessi su contratti, ordini, fatture ecc.).

In relazione agli investimenti, la tipologia di spese ammissibili è più dettagliata. I moduli per la richiesta di accesso alla garanzia riportano infatti un elenco indicativo e non esaustivo delle spese ammissibili:

·         Partecipazione a fiere estere
·         Partecipazione a fiere internazionali in Italia,
·         Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc. redatti in lingua estera
·         Pubblicità effettuata all’estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione, web 
·         Workshop, conferenze ed incontri con operatori e giornalisti esteri
·         Viaggio e soggiorno di operatori esteri in Italia
·         Corsi di formazione professionale per operatori italiani ed esteri
·         Apertura sito internet (in lingua estera)
·         Realizzazione di una struttura ai fini commerciali (purché si tratti di una struttura configurabile come singola, al fine di escludere il finanziamento di una rete distributiva); nel caso di acquisto di immobile, è ammissibile il 50% del valore
·         Spese di consulenza per ricerche e analisi di mercato

Negli appositi moduli è prevista anche la voce “Altro” che consente di esporre voci di spesa diverse da quelle precedentemente elencate la cui coerenza con le finalità generali delle Sezioni Speciali sarà valutata in sede di istruttoria dal Gestore del Fondo. In questo ambito non rientrano comunque gli investimenti produttivi all’estero.

Criteri di valutazione
Per le sezioni Speciali, sono stabilite modalità semplificate di accesso tramite l’adeguamento dei modelli di valutazione economico-finanziaria (vedi Parte VI delle Disposizioni Operative) prevedendo due casistiche specifiche in base al grado di internazionalizzazione delle imprese beneficiarie: la prima riguarda le operazioni a favore di imprese che presentano un’incidenza dell’export sul fatturato, relativo all’ultimo bilancio approvato, pari ad almeno il 30%; la seconda le operazioni a favore di imprese che registrano una quota dell’export sul fatturato, relativo all’ultimo bilancio approvato, inferiore al 30%, o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali, e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati.

1)   Per le operazioni a favore di imprese che presentano un’incidenza dell’export sul fatturato, relativo all’ultimo bilancio approvato, pari ad almeno il 30%, è prevista:
·      l’elevazione dal 25% al 40% del valore del rapporto massimo ammissibile tra finanziamenti e fatturato nel caso di finanziamenti di durata inferiore a 36 mesi;
·      l’ammissibilità alla procedura “Semplificata” di cui alla Parte VI, paragrafo C, delle vigenti Disposizioni Operative, a parità di tutte le altre condizioni, delle operazioni il cui importo non superi il 35% del fatturato dell’impresa, ovvero il 25% nel caso dei finanziamenti fino a 36 mesi.
2)   Per le operazioni a favore di imprese che registrano una quota dell’export sul fatturato, relativo all’ultimo bilancio approvato, inferiore al 30%, o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali, e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, è prevista:
·      la valutazione “caso per caso”;
·      l’ammissibilità delle sole operazioni di finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa di internazionalizzazione;
·      la valutazione dell’operazione, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7quater alle Disposizioni Operative;
·      la non ammissibilità dell’operazione, qualora la durata del finanziamento ecceda la durata del ciclo economico dell’iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
·      la non ammissibilità dell’operazione, qualora i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento, siano inferiori al 10% dell’importo complessivo dei costi dell’iniziativa legata al processo di internazionalizzazione. Sono considerati mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale.

Chiarimenti sulla procedura “caso per caso”
Si specifica che la procedura “caso per caso” è un’opzione a disposizione e non una scelta obbligatoria per le operazioni presentate a valere sulle Sezioni speciali relative a imprese con una quota dell’export sul fatturato inferiore al 30%. Qualora l’impresa presenti dati di bilancio positivi, la valutazione potrà avvenire con le modalità normali senza dunque essere sottoposta alle limitazioni previste per questo tipo di operazioni (finanziamento a copertura di una specifica iniziativa di internazionalizzazione, durata del finanziamento pari alla durata del ciclo economico dell’iniziativa, mezzi propri versati alla data di erogazione pari ad almeno il 10% di costi dell’iniziativa). Di conseguenza la presentazione del business plan non è obbligatoria. Sarà comunque richiesta da MCC ad integrazione della domanda qualora, nel corso dell’istruttoria, siano rilevate le condizioni di non ammissibilità in base agli usuali criteri e indici di bilancio.

Documentazione da presentare
Per attestare la quota dell’export sul totale del fatturato si può utilizzare la nota integrativa e/o relazione sulla gestione o qualsiasi altra documentazione dalla quale sia chiaramente desumibile la suddetta informazione. Tale documentazione non deve essere presentata in sede di domanda ma soltanto in caso di controllo documentale a campione o attivazione della garanzia. Oltre a ciò non deve essere presentata alcuna documentazione aggiuntiva rispetto a quanto previsto per l’operatività ordinaria del Fondo in caso di ispezione o attivazione (vedi allegati 15 e 9 alle Disposizioni operative in vigore).

Il mancato invio della documentazione richiesta (sia quella ordinaria sia quella specifica per l’internazionalizzazione), qualora imputabile all’impresa beneficiaria, comporta la revoca dell’agevolazione nei confronti dell’impresa stessa, che è tenuta a pagare il corrispondente Equivalente Sovvenzione Lordo, mentre viene confermata l’efficacia della garanzia a favore del confidi.

Utilizzo della procedura on line
Per l’accesso alle Sezioni speciali è prevista una specifica modulistica cui si può accedere dalla procedura on line per la presentazione delle domande. Nella prima schermata che si presenta dopo aver cliccato sulla voce “compila richiesta di ammissione” bisogna valorizzare il campo “Operazioni di controgaranzia – Sezione Speciale delle camere di Commercio” e la procedura richiede tutte le informazioni specifiche necessarie per questa tipologia di domande. Lo stesso vale per la cogaranzia.

Esiste anche l’opzione “Operazioni di controgaranzia presentate ai sensi dell’art. 10 del decreto legge n. 74 del 7/6/2012 (eventi sismici del maggio 2012) – Sezione Speciale delle Camere di Commercio” riservata a operazioni afferenti alle imprese danneggiate dal citato sisma finalizzate all’internazionalizzazione. Utilizzando questa voce si può accedere ai benefici previsti per queste imprese (controgaranzia al 90%, priorità nell’istruttoria, tetto a 2,5 milioni per tutte le operazioni) anche in relazione a progetti di internazionalizzazione.

Con i migliori auguri di buon lavoro.

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