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sabato 27 aprile 2013

Il Parlamento Europeo approva la CRD IV, tappa importante verso Basilea III e oltre. Impatti sui confidi

Approfitto ancora delle news AECM per un piccolo pro-memoria sulla direttiva europea in materia di requisiti di capitale, in gergo CRD IV, approvata il 16 aprile dal Parlamento Europeo (qui il testo inglese). Con riferimento alle garanzie e al finanziamento delle Pmi, AECM mette in luce due importanti riconoscimenti sull'ammissibilità delle garanzie unfunded dei confidi, e sui coefficienti di rischio dei prestiti alle Pmi.

La direttiva ha applicazione immediata e riguarda l'adeguamento dei coefficienti patrimoniali e i nuovi requisiti per il rischio di liquidità e il leverage ratio (non ponderato per il rischio).
Con riferimento ai confidi, all'articolo 210 si mantengono le previsioni introdotte ancora al recepimento di Basilea II, per le quali gli schemi di garanzia mutualistica sono considerati eleggibili ai fini dei requisiti oggettivi delle garanzie unfunded (personali) se prevedono il pagamento al momento del default di un pagamento provvisorio che rappresenta una stima robusta delle perdite che saranno realizzate, per la quota coperta.
Si conferma inoltre l'efficacia della contro-garanzia di enti del settore pubblico veicolata da enti di garanzia (quindi rimane in piedi il beneficio della ponderazione zero per gli interventi del Fondo centrale finché saranno assistiti da garanzia di ultima istanza dello Stato). A proposito di quest'ultima, la CRD IV conferma la barriera protettiva dal rischio di downgrading dei governi all'articolo 109(4a), nel quale si conferma, per gli intermediari che adottano l'approccio standard:

Exposures to Member States' central governments, and central banks denominated and funded in the domestic currency of that central government and central bank shall be assigned a risk weight of 0 %.Until 31 December 2017, the same risk weight shall be assigned in relation to exposures to the central governments or central banks of Member States denominated and funded in the domestic currency of any Member State as would be applied to such exposures denominated and funded in their domestic currency.

Notate la parte in grassetto della citazione: riguarda debito di Governi UE denominato in moneta  di altri paesi UE che non ha corso legale nel paese emittente. Fino al 2017 questo debito rimane a ponderazione zero, dal 2018 viene gradualmente portata al nuovo livello normale del coefficiente di rischio dei governi, che è il 100%. Questo regime transitorio riguarderà i paesi (pensiamo all'Est Europa) non partecipanti all'Eurozona che hanno emesso debiti in euro. Speriamo non riguardi paesi che hanno emesso debito in euro e in futuro potrebbero lasciare l'Eurozona (ogni tanto il partito del breakup riprende voce, tra i nordici così come sulle sponde del Mediterraneo o dell'Atlantico).
Con riferimento ai coefficienti di rischio sui prestiti, l'AECM accoglie con favore l'abbattimento della ponderazione sui prestiti a Piccole  e medie imprese (secondo la definizione comunitaria) che di fatto neutralizza l'innalzamento dei requisiti che si sarebbe prodotto per la stretta decisa dal Comitato di Basilea. Nello specifico, il nuovo articolo 476a prevede che i requisiti di capitale su prestiti alle Pmi siano ponderati applicando al fattore di rischio del 75% abbattuto in ragione di un balancing factor di 0,7619, che riduce il coefficiente di ponderazione al 57%. Di fatto è la proposta sponsorizzata dalla nostra ABI (spalleggiata dalle associazioni d'impresa) nel maggio 2011, che ri-commentavo qui nel maggio 2012.
Come ricorderete, 75% era il fattore di rischio applicato ai portafogli di prestiti retail. Se ho inteso bene, il nuovo regime di favore si applica anche alle Pmi non retail (in termini di requisiti soggettivi) purché l'esposizione complessiva verso un'azienda, comprese le entità correlate, non superi 1,5 milioni di euro (al netto delle esposizioni assistite da garanzia su immobili residenziali).
Beh, rallegriamoci, senza folleggiare, però.

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