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giovedì 4 ottobre 2012

Decreto Sviluppo 2: torna il passaggio ope legis di fondi pubblici al patrimonio (ma solo per i 107)

Circola già il testo dello schema di Decreto-legge in discussione nel Consiglio dei ministri di oggi. All'art. 36 i primi due commi riguardano la capitalizzazione dei confidi. Eccoli:


Art. 36
Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa

1. I confidi sottoposti a vigilanza diretta da parte della Banca d’Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. La relativa delibera è di competenza dell’assemblea ordinaria.

2. La disposizione di cui al primo comma trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1 gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest’ultimo caso la delibera assembleare richiamata all’ultimo periodo del primo comma potrà essere adottata entro il 30 giugno 2014.
Déja-vu (vedi parte finale di questo post), salvo la riserva a favore di confidi 107 o di quelli che lo diventeranno a seguito di fusione recente o imminente. Un chiaro incentivo alla trasformazione in confidi vigilati, là dove ci sono cospicui avanzi di fondi pubblici. Non è all'altezza di un Governo tecnico aver lasciato la solita pennellata fuori ordinanza  ("Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza,"). A che serve specificare "anche a fini di Vigilanza"? Se è concesso il passaggio ope legis  del fondo a riserva di patrimonio (con i possibili ostacoli hanno interessato l'applicazione del comma 881 della finanziaria per il 2007 e successive modificazioni), si tratta di specificare la natura e il trattamento di questa riserva in caso di perdite e di liquidazione del confidi. Dire che è patrimonio "a fini di vigilanza" denota (come già nelle formulazioni precedenti) approssimazione e invasione di campo nella normativa di vigilanza bancaria.
Scommettiamo che nel dibattito parlamentare sulla conversione del decreto in legge scomparirà o si attenuerà la riserva del beneficio a favore dei 107?
Se sbaglio, correggetemi.

PS 6/10: Sul blog di Luca Orlando, giornalista del Sole 24 ore, un breve commento sull'art. 36 del Decreto. Cito:
Le risorse coinvolte dal decreto sono già esistenti nei patrimoni dei Consorzi fidi ma spesso non possono essere utilizzati a presidio dei rischi assunti. Il Decreto li rende invece utilizzabili a questo scopo, sbloccando in prima battuta 4-5 milioni per ciascun consorzio coinvolto dalla normativa, una cinquantina di realtà in tutta Italia.
Mah? Quello che mi chiedo è: ma se si poteva fare ed è utile, perché non lo hanno fatto prima a livello di singoli confidi / enti sponsor? 
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18 commenti:

Anonimo ha detto...

Articolo identico a quello della Legge Finanziaria 2012 della Regione Sardegna (Art.6, comma 43). Compreso quel riferimento "anche a fini di vigilanza".

Oracolo ha detto...

Qualcuno ricorda Banca di garanzia, ed il fatto che alcuni fondi considerati patrimonio nel bilancio con cui banca d'Italia autorizzava la trasformazione in banca, ad un certo punto con parere della stessa banca d'Italia dovevano essere tolti dal patrimonio, dando così il colpo di grazia all'ammalato?
Si sarebbe sarebbe salvata Banca di Garanzia?

Anonimo ha detto...

@Oracolo: una norma che dispone una cosa generica e dice che vale "a fini di Vigilanza", a prescindere dalla conformità alla vera normativa di Vigilanza, è andare a cercarsi i guai. Errare è umano, perseverare è lobbistico ... Se proprio si deve legiferare con le veline, almeno dateci quelle di Striscia.

Anonimo ha detto...

Bartolo: il più contiene il meno. E' un rafforzativo che serve a specificare ancor meglio le finalità del dispositivo. Nonostante ciò, ad esempio in Sicilia, il vecchio 883 non ci ha consentito di liberarci dalla rendicontazione annuale dell'utilizzo dei vecchi fondi rischi, ancorchè la stessa Regione avesse acconsentito a che fossero imputati a "patrimonio di vigilanza".

Anonimo ha detto...

@Bartolo: ma non eravamo la culla del diritto? Se regione vi fa rendicontare vuol dire che non avete acquisito i fondi a riserve di capitale. Ai tempi della 883 un simpatico lobbista si vantava di averla fatta in barba alla Banca d'Italia "vale a fini di Vigilanza, è legge primaria, dicano quel cavolo che vogliono".
Sto modo arruffone e italiota di far le cose è duro da estirpare. Hanno contagiato anche il governo tecnico.

Anonimo ha detto...

Nell'altra isola succede di peggio ....

Gigi ha detto...

Un po' di Merkel non farebbe male, non solo ai confidi, ma a tutti gli arruffoni d'Italia. Se al governo dei tecnici è sfuggito il castrone (a pensar bene si va in paradiso, ma spesso per mano del prossimo) facciamo in modo che lo si venga a sapere... (contatti diretti, bankitalia, viceministri, email, giornalisti amici...)
Insomma errare humanum est e questa gliela facciamo notare pronti al perdono in caso di ripensamento, sed perseverare...

ps.
Le isole si possono anche vendere (come sta facendo la Grecia) un tot al metro quadro, più grandi sono più soldi incassiamo.

Anonimo ha detto...

O Gigi, che dici? La Sicilia e la Sardegna sono due patrimoni dell'umanità (e anche di umanità). Mandiamo l'equivalente dell'FBI paneuropeo per fare un po' di ordine e diventano due paradisi. Nel frattempo teniamocele strette.

Pierpaolo Arzarello ha detto...

Se proviamo a collegare questo post con questo "Ispezioni di Vigilanza nei confidi 107: non notizie, ma riflessioni" forse otteniamo qualche risposta.
Voglio essere ottimista e propositivo: sono in corso le ispezioni, manca un pò di patrimonio a seguito di richieste di accantonamenti più analitici ed incisivi .... questa norma dovrebbe servire a riportare sopra la linea di galleggiamento qualche confidi 107 un pò tirato dal punto di vista patrimoniale.
Inoltre mi aspetto che possa accelerare i processi di ricapitalizzazione da parte degli enti pubblici che fino ad ora erano rimasti ancorati al concetto di "fondi rischi territoriali e settoriali"...
Mi risulta che (in generale)i confidi siano in calo di operatività e con sofferenze in aumento. Tutto aiuta a superare le attuali difficoltà di chi ha dovuto operare in passato e dovrà operare in futuro per ridurre le difficoltà delle imprese...
Basta solo che dopo questo ulteriore "regalo" i confidi 107, e gli Enti pubblici che li sostengono, siano in grado di definire una strategia che offrà adeguata stabilità e continuità di azione.

sapio ha detto...

Il problema è che manca un sistema che permetta l'erogazione di agevolazioni territoriali e settoriali. La normativa non permette che esse siano erogate in forma di garanzia. Diverso sarebbe se le agevolazioni andassero alle imprese con facoltà per queste ultime di farsele erogare nella forma (es. Contrib. Interessi o garanzia) dal soggetto preferito.

Anonimo ha detto...

@Pierpaolo: non sono contrario agli aiuti per ricapitalizzare i confidi. Mi perplime (nel senso che mi rende perplesso) la sommarietà e la ripetitività degli interventi normativi che il settore ha chiesto e ottenuto.
Le ispezioni hanno evidenziato fabbisogni di capitale? OK, ma a che serve una norma di legge che autorizza le assemblee dei confidi ad appropriarsi dei fondi pubblici, se gli enti che li hanno assegnati sono d'accordo a liberarli? Servono soltanto nei casi in cui gli enti pubblici non sono d'accordo. Ma anche quando sono d'accordo serve comunque un atto amministrativo che quanto meno prende atto della mutata destinazione e regola il pregresso.
Inoltre, i confidi che hanno più bisogno di patrimonio, non hanno già ottenuto lo svincolo? Dopo questo cambo di etichetta, arriveranno anche soldi freschi? E con quale criterio di assegneranno, si danno come contributo a fondo rischi e poi tra un anno riappare una normetta come questa? Vi sembra un modo adulto di affrontare il problema del rafforzamento dei confidi a livello di sistema?
Dal punto di vista della tecnica normativa la cosa più discutibile è la pennellata che dice: i fondi ridestinati come patrimonio lo sono "anche ai fini di vigilanza". Mai sentito parlare di Basilea 2, direttive UE sul patrimonio delle banche, disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Ecco, sono arrivati (di nuovo) i Fregoli delle regole di vigilanza, un rapido cambio di costume dietro le quinte e, oplà, ecco un bel fondo eleggibile come patrimonio che si infila nella gerarchia delle norme come un ospite non invitato.
Già che c'erano, anche per aggiungere qualcosa di nuovo alla vecchia ricetta, potevano specificare "anche privo di elementi di aiuto di Stato", "anche assegnato nel pieno rispetto della normativa sugli appalti", "nel più assoluto rispetto dei principi di tutela della concorrenza". Così l'Assemblea del confidi si sente più tranquilla, non ci sono rischi di contenzioso amministrativo e presso le Authority, c'è scritto nella legge ...
E invece temo che il contenzioso arriverà perché la legge non si applica ai 106 che non intendono fondersi: scommettiamo che ci sarà anche in questo caso lavoro per gli avvocati? In Abruzzo per la legge regionale si confidi i 106 piccoli hanno sollevato un'eccezione di incostituzionalità. Qui possono muoversi in tutto il Paese, isole comprese.

Anonimo ha detto...

Buongiorno a tutti,
a vostro giudizio non c'è il rischio che norme di questo genere possano costituire un deterrente per i futuri interventi degli enti pubblici finalizzati al rafforzamento dei patrimoni dei confidi ?

Antonio Lo Nardo.

Pierpaolo Arzarello ha detto...

Ci siamo già passati... in passato ho sempre sostenuto come l'operazione vada adeguatamente concordata con l'Ente pubblico. Eviterei in ogni caso delle "espropiazioni forzate" di fondi. Personalmente ritengo (e spero...) che la riapertura di questa possibilità serva soprattutto a stimolare nuove iniziative pubbliche anche di tipo più strutturato. Un conto è chiedere all'Ente pubblico la conversione dei propri fondi ed aspettare i tempi lunghi e gli esiti incerti della risposta.... un conto è partire con una norma alle spalle che ti consente di trasferire i fondi a patrimonio ed iniziare a trattare da un gradino più elevato. Per il resto non posso che condividere le perplessità evidenziate dal Professore sulle modallità con il quale viene legiferata la materia dei confidi. Non dimentichiamoci che la riforma stutturale di questo modo (art. 13 D.L. 269/2003) è arrivata per decretazione di urgenza dopo anni e anni di attesa...

Anonimo ha detto...

@Antonio Lo Nardo: possiamo rispondere alla sua domanda in base all'esperienza passata, dato che il comma 881 della finanziaria per il 2007 ha già operato. Come era da aspettarsi, quella previsione non ha risolto negli anni scorsi il problema della capitalizzazione dei confidi. Ci sono stati interventi ad hoc a livello regionale (ad esempio in Lombardia e in Piemonte).
La norma che stiamo commentando ha, secondo me, un valore di annuncio, come si Il Governo dicesse: "Abbiamo presente il problema del patrimonio dei confidi, è un problema nazionale, non abbiamo nuovi soldi (per ora), fate con quello che avete già ricevuto, se vi sono avanzati dei soldi. Prendete voi l'iniziativa, poi sistemerete i dettagli con gli enti pubblici."
Niente di nuovo sotto il sole.

Anonimo ha detto...

@Professore Erzegovesi
Oggi la domanda di iscrizione all'elenco speciale va fatta ex art. 106 (attuale elenco speciale 107 Tub in attesa dell'attuazione del d.lgs. 141/2010)?!
Grazie.

Anonimo ha detto...

Per le domande presentate nel 2012 si applica ancora la normativa previgente, relativa all'iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 vecchio TUB. Deve essere completato il processo di emanazione delle norme di attuazione delle modifiche al TUb ex DL 141/2010.
Non so che cosa intenda per "oggi", perché i confidi tenuti a presentare domanda di iscrizione all'elenco speciale nel 2012 dovrebbero averlo già fatto entro il 31/8/2012. Perché? Perché hanno superato la soglia di 75 mn di attività finanziarie nel bilancio al 31/12/2011, hanno confermato tale superamento nella situazione al 30/6/2012 e hanno avuto due mesi di tempo da tale data per presentare domanda.

Anonimo ha detto...

Grazie professore.

Ma la domanda fatta entro il 31/08/2012, doveva recare la dicitura "richiesta di iscrizione all'albo ex art. 106 o 107"?

(Mi scuso per le difficoltà di comprensione)

Anonimo ha detto...

Non lo so esattamente, non ho seguito la presentazione di domande di iscrizione quest'anno. Penso che la modulistica sia quella delle disposizioni di Vigilanza previgenti. L'albo ex art. 106 novellato non è ancora attivo. O no?