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giovedì 2 agosto 2012

Fondo centrale: circolare su accordi transattivi e procedimento di revoca

Ricevo una mail da MCC-Help desk che riguarda la circolare n. 607 del 24 novembre 2011, con la quale il Gestore comunica l’adozione di alcune modifiche alle condizioni di ammissibilità al Fondo di Garanzia scaturenti dal decreto MiSE del 10 novembre 2011 (in seguito “Decreto”) riguardanti
·                la possibilità per le imprese beneficiarie di formulare proposte transattive;
·                il procedimento di inefficacia della garanzia e di revoca dell’intervento.
Riporto per comodità vostra il testo della mail:

Criteri e modalità procedurali per la valutazione degli accordi transattivi Si evidenzia, prima di tutto, che nell’ambito dell’attivazione del garanzia del Fondo e delle attività di recupero, è stata introdotta la disciplina delle “Transazioni”, sulla base della prassi, ormai consolidata, del preventivo esame da parte del Comitato di Gestione delle proposte transattive, conseguenti ad intervenuti andamenti negativi dell’attività economica svolta dalle imprese, a definizione dell’esposizione debitoria di queste ultime al fine di non aggravare ulteriormente la loro situazione economica, prevedendo peraltro termini e condizioni perentori sanzionati con l’inefficacia della garanzia.
In tale contesto, l’istruttoria del Gestore, previa una prima verifica della sussistenza del rispetto dei termini che confermano l’efficacia della garanzia, è finalizzata a fornire elementi di valutazione di congruità della transazione prefigurata accertando: a) l’ammontare del debito residuo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta; b) l’importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento; c) l’ammontare dell’importo accolto in termini percentuali rispetto al debito complessivo; d) la perdita subita dalla banca finanziatrice a seguito dell’accoglimento; la conseguente perdita subìta dal Fondo; e) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell’impresa debitrice e/o degli eventuali garanti; f) le eventuali altre esposizioni debitorie dell’impresa nei confronti della banca finanziatrice; h) le valutazioni tecnico/legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.
A seguito di esame e delibera positiva da parte del Comitato, si rileva, altresì, che l’importo riconosciuto dal Fondo a titolo di perdita definitiva è pari a quello determinato all’atto della presentazione della proposta formulata dai soggetti richiedenti, come successivamente accolta dal medesimo Comitato, senza quindi possibilità di aggiungere ulteriori somme per interessi o spese accessorie.
In relazione agli indirizzi finora forniti dal Comitato, è stata prevista una percentuale minima al di sotto della quale non si ritiene congrua l’approvazione della proposta transattiva, determinata nel 15% dell’esposizione debitoria complessiva.
Tale indirizzo è stato adottato nel presupposto che la presentazione di accordi transattivi con percentuali di recupero esigue può indurre i soggetti richiedenti a sottoporre al Fondo proposte finalizzate esclusivamente ad ottenere il vantaggio di “chiudere” le relative posizioni in tempi celeri e ad evitare gli oneri (economici ed amministrativi) derivanti dalla prosecuzione di  ogni possibile azione di recupero.
Per tali fattispecie, si è ritenuto che il rischio per il Fondo pubblico di risarcire la perdita per il totale dell’importo garantito, invece che aderire ad accordi con recuperi di esigua entità, potesse essere compensato dall’effetto - ottenuto dalla previsione di detta soglia minima - di incentivare i richiedenti ad esperire ogni tentativo utile per il reintegro del loro credito.
Da ultimo, riguardo le modalità di accertamento da parte del Gestore di quanto dichiarato ai fini della presentazione delle proposte transattive è fatta salva la facoltà del Gestore di acquisire ogni elemento probatorio ritenuto utile circa l’impossidenza del debitore, del garante e/o l’effettiva irrecuperabilità del credito.

Procedimento di inefficacia e revoca della garanzia del fondo Sono integrate le Disposizioni Operative con la regolamentazione dell’iter che porta all’inefficacia ovvero alla revoca della garanzia del Fondo.
Il procedimento, analogamente a quello normalmente seguito per la revoca delle agevolazioni gestite da MCC, prevede la comunicazione formale da parte del Gestore dei motivi di inefficacia o revoca, assegnando alla controparte un termine entro il quale la medesima può presentare le proprie controdeduzioni. Ricevute le controdeduzioni ovvero scaduti i i termini per la loro presentazione, il Gestore propone al Comitato l’adozione dell’idoneo provvedimento.
La procedura si conclude con un provvedimento motivato del Comitato che potrà essere la conferma ovvero l’inefficacia della garanzia, la revoca dell’intervento ovvero l’archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all’avvio dello stesso.
 Per ulteriori informazioni andate al sito www.fondidigaranzia.it .
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1 commento:

Tornero ....al lavoro. ha detto...

Buone vacanze