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venerdì 25 maggio 2012

Fondo centrale: garanzie sulle fideiussioni bancarie ai consorzi di autotrasportatori

Altro giro, altro regalo. Ecco la nota informativa sulla circolare emessa dal Gestore del Fondo centrale in materia di interventi della Sezione speciale autotrasporti a copertura delle fideiussioni bancarie rilasciate a favore dei consorzi di imprese di autotrasporto costituiti per beneficiare degli sconti sui pedaggi autostradali e dei biglietti dei traghetti. La cito integralmente.




 E’ stata emanata la circolare MedioCredito Centrale n. 618 del 25 maggio 2012, con la quale il gestore, con riferimento agli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI, comunica la l’ammissibilità all’intervento della Sezione Speciale Autotrasporti del Fondo di garanzia per le PMI delle fideiussioni bancarie rilasciate a favore dei consorzi di imprese di autotrasporto merci al fine di garantire il pagamento di pedaggi autostradali o biglietti per passaggi in nave (autostrade del mare).

Il sostegno al pagamento dei pedaggi autostradaliFra i benefici economici e fiscali previsti nel corso degli anni dalla normativa nazionale per le imprese di autotrasporto, uno dei più significativi è il parziale rimborso (divenuto oramai strutturale) dei pedaggi autostradali. Sulla base del fatturato aziendale annuo è stabilita la percentuale di sconto, che può arrivare fino al 13 % (tetto fissato a livello comunitario).

Pertanto, associarsi consente di accedere, grazie all’aggregazione dei volumi di traffico a livello nazionale, alla fruizione del beneficio del rimborso dei pedaggi.  Ciò rappresenta in realtà la motivazione principale che spinge un’azienda di autotrasporto ad entrare nella cooperativa.

Nella prassi le società cooperative, prima dell’attivazione del servizio, richiedono a garanzia dei pagamenti una fidejussione pari al valore di un certo numero di mensilità degli oneri complessivi per traffico autostradale dell’impresa di autotrasporto richiedente. La fidejussione bancaria deve essere rilasciata da un Istituto di Credito scelto dall’impresa.

Gli ecobonusLe Autostrade del Mare sono le rotte marittime che collegano i porti più attrezzati e più importanti per il traffico delle merci e vengono servite da traghetti dedicati ad esse. Un autotrasportatore, invece di attraversare l’Italia da Nord a Sud o viceversa, può imbarcarsi su una delle numerose linee marittime che compongono il quadro delle Autostrade del Mare e raggiungere la sua meta evitando traffico, stanchezza eccessiva, inquinamento e consumo del proprio mezzo. Per sostenere la diffusione e l’uso delle Autostrade del Mare, il Governo ha predisposto un sistema di rimborso economico fino al 30% del costo dei biglietti marittimi (chiamato Ecobonus) per gli autotrasportatori che scelgono le Autostrade del Mare.

La normativa di riferimento prevede un funzionamento di questi contributi analogo a quello dei rimborsi dei pedaggi autostradali, stabilendo delle premialità al raggiungimento di determinati volumi di tratte utilizzate. Costituendo dei raggruppamenti, si ha la possibilità di sommare le tratte utilizzate da tutte le imprese consorziate.

Posto che la fatturazione dei biglietti marittimi avviene in capo al consorzio, che quindi ne risulta obbligato al pagamento, l’impresa associata è tenuta a rilasciare fidejussione bancaria a garanzia del regolare pagamento del traffico effettuato.

Ciò premesso, considerata la finalità attinente all’esercizio dell’attività imprenditoriale e sulla base dell’orientamento condiviso dalla struttura operativa, si ritengono ammissibili all’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI fattispecie del tipo di quelle prospettate. Le modalità di escussioneAi fini delle procedure di attivazione della garanzia, l’evento “inadempimento” è rappresentato dalla data di ricezione della lettera di escussione della fideiussione bancaria.

Dalla data di inadempimento decorrono i termini previsti dalle Disposizioni Operative per l’avvio delle azioni di recupero mediante l’invio da parte della Banca fideiubente dell’intimazione di pagamento nei confronti dell’impresa, che contenga come prescritto l’ammontare dell’importo escusso maggiorato degli interessi previsti.
 Successivamente, nei termini previsti dalle Disposizioni Operative, potrà essere richiesta l’attivazione della garanzia del Fondo.
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