aleablog

martedì 24 aprile 2012

Fondo Centrale: le FAQ del Gestore

Il Customer Care di MCC ha diffuso per mail un documento di riposte a domande frequenti (FAQ). Lo allego per comodità rinviando al sito http://www.fondidigaranzia.it per dettagli e aggiornamenti.

Agli operatori di finanza agevolata registrati presso il Servizio Assistenza alla Clientela ed agli account abilitati all’utilizzo della piattaforma web di MCC

Carissimi tutti,
al fine di consentire di ottimizzare l’utilizzo del Fondo mettendo a disposizione del sistema un maggior volume di informazioni sono state predisposte, con il contributo dei responsabili delle strutture operative interessate di MedioCredito Centrale, una serie di FAQ perlopiù riguardanti fasi successive alla delibera di concessione dell’intervento quali, ad esempio, controlli a campione ed escussione della garanzia.

In relazione alle materie trattate, le FAQ oggetto della presente comunicazione annullano e sostituiscono qualsiasi eventuale diversa risposta fornita in precedenza a qualsiasi titolo da colleghi di MedioCredito Centrale.

-------- / ---------------- / --------

1.         Finanziamenti a breve

1.1.   Domanda: la disciplina sui finanziamenti a breve sembrerebbe regolare soltanto la fattispecie dei finanziamenti autoliquidanti. Quale disciplina si applica ai finanziamenti con piano di ammortamento di durata fino a 18 mesi?
Risposta:  i termini di cui ai punti 11.2 (garanzia diretta), 12.2 (controgaranzia a prima richiesta) e 15.2 (controgaranzia sussidiaria) si applicano a tutti i tipi di finanziamento di durata non superiore a 18 mesi e sono inderogabili. Tuttavia, nei casi di finanziamenti con piano di ammortamento i predetti termini convivono con il termine di cui ai punti 11.1 (garanzia diretta), 12.1 (controgaranzia a prima richiesta) e 15.1 (controgaranzia sussidiaria) relativi all’intimazione di pagamento da inviare entro 12 mesi dall’inadempimento.
Vale comunque il termine che scade prima in ordine cronologico.
Quindi, nel caso di un finanziamento con piano di ammortamento a rata mensile a 12 mesi se la prima rata non pagata è quella del 6° mese, non si può applicare il termine di 12 mesi per l’invio dell’intimazione di pagamento ma il contratto deve essere risolto o revocato nel periodo intercorrente tra la scadenza della prima rata non pagata ed il mese successivo alla scadenza del contratto. Poi, entro i 3 mesi dalla scadenza del contratto, al gestore deve essere comunicata l’avvenuta revoca o risoluzione.
Nel caso di finanziamento con piano di ammortamento a rata mensile a 18 mesi se la prima rata non pagata è quella del 2° mese, si applica il termine di 12 mesi per l’invio dell’intimazione di pagamento (perché il termine di 12 mesi spirerebbe prima del termine del mese successivo alla scadenza del contratto, al 14° mese anziché al 19°). In questo caso la comunicazione al gestore entro i 3 mesi dalla scadenza non deve essere effettuata poiché il gestore è stato già informato del default in quanto avrà già ricevuto la copia per conoscenza dell’intimazione di pagamento.

1.2.   Domanda: per le operazioni di durata superiore a 18 mesi deve essere inviata l’intimazione di pagamento per l’ammontare delle rate non pagate, degli interessi di mora e del capitale residuo, mentre per quelle di durata inferiore deve essere adottata la delibera di risoluzione o revoca. Cosa significa?
Risposta:  le due procedure tendono ad avere un effetto equivalente. Il fatto che la revoca debba essere deliberata sottintende che a seguito della delibera, e comunque sempre entro il mese successivo alla scadenza del contratto, venga posto in essere un atto di notifica tendente ad informare il debitore del provvedimento adottato e nel quale sia contenuta una intimazione di pagamento. Se la notifica viene effettuata soltanto nei confronti del debitore il gestore deve comunque essere informato della revoca entro 3 mesi dalla scadenza del contratto. Se la notifica viene effettuata in parallelo a debitore e gestore del Fondo il termine viene rispettato poiché la notifica della revoca ha un termine più ristretto (un mese) rispetto a quello della comunicazione al gestore (3 mesi).

1.3.   Domanda: ai fini dell’attivazione della garanzia la revoca del finanziamento deve essere deliberata dal soggetto finanziatore entro un mese dalla scadenza della linea di credito nel caso di durata inferiore a  18 mesi. Cosa  succede con le operazioni di anticipo fatture /sconto portafogli salvo buon fine in cui gli effetti scontati  possono risultare insoluti dopo la data di scadenza della linea di credito  anche successivamente al mese previsto per la revoca?
Risposta:  il termine è perentorio. Per il rispetto dello stesso e per non compromettere l’efficacia della garanzia, si consiglia di non accettare effetti con scadenza successiva al termine ultimo previsto per la revoca della linea di credito.

1.4.   Domanda: relativamente ai finanziamenti inferiori ai 18 mesi, anche nei casi di linee di credito a revoca con revisione annuale (p. es. anticipo crediti in contro corrente) deve essere indicata la scadenza? Quale tipo di atto della banca è sufficiente per considerare rinnovata la linea ai fini dell’ammissibilità al Fondo?
Risposta: il principio di carattere generale prevede che le operazioni ammesse all’intervento del Fondo debbano avere una durata definita, e quindi una scadenza certa. Tuttavia, talvolta la locuzione “a revoca” sottintende la facoltà del soggetto finanziatore di adottare unilateralmente ed in qualsiasi momento la revoca dell’operazione finanziaria senza necessità di motivarne il provvedimento. Ciò detto si ritengono ammissibili all’intervento le operazioni “a revoca” solo se con durata certa e desumibile dalla delibera di concessione, il cui rinnovo si attui periodicamente mediante l’adozione di una specifica delibera bancaria.

1.5.   Domanda: ai fini dell’attivazione della garanzia per le operazioni inferiori ai 18 mesi è prevista la revoca del finanziamento entro un mese successivo alla scadenza dello stesso. Per esempio, la scadenza del finanziamento è il 29/02/2012 la revoca deve avvenire entro il 29/03/2012. Come è possibile revocare una linea di credito già scaduta?
Risposta:  la revoca interviene durante la vita del contratto bancario. La fattispecie “revoca” individua l’evento che sancisce l’inadempimento, che può essere formalizzato  anche entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell’operazione; le Disposizioni operative consentono, infatti, di adottare la “revoca” anche dopo la scadenza dell’operazione. Si precisa che, seppur definito “revoca”, il provvedimento adottato nei 30 giorni successivi alla scadenza è un atto unilaterale della banca con il quale viene sancito l’inadempimento.

1.6.   Domanda: nel caso di revoca al sesto mese di un affidamento a 12 mesi (ancorché in questi casi per prassi l’intimazione di pagamento è contestuale alla revoca) qual è la data entro la quale si deve procedere all’intimazione?
Risposta:  nel caso dei finanziamenti a breve la revoca equivale all’inadempimento e generalmente coincide con l’intimazione di pagamento in quanto notificata al debitore. Dunque, entro il mese successivo alla scadenza il finanziatore deve revocare il finanziamento, intimare il pagamento ed entro Il termine massimo di 3 mesi successivi alla scadenza del finanziamento il soggetto richiedente (finanziatore nel caso di garanzia diretta) deve comunicare al Fondo l’avvenuta revoca.

2.         Comunicazioni al Gestore

2.1. Domanda: nel caso di controgaranzia, se la banca non comunica al Gestore del Fondo la revoca del finanziamento o l’inadempimento, può farlo  in sua vece  il confidi?
Risposta: sì, può farlo.

2.2.  Domanda: la data di delibera del finanziamento, quella di erogazione, i tassi applicati se non sono già stati comunicati in sede di domanda, devono essere  trasmessi via fax o tramite la piattaforma web?
Risposta: se questi dati non sono già stati comunicati all’atto della richiesta di intervento al Fondo, possono essere trasmessi sia via fax sia attraverso la piattaforma web. Si consiglia comunque l’utilizzo della seconda modalità perché altrimenti la piattaforma on line non viene aggiornata e il soggetto richiedente può non avere evidenza attraverso di essa dell’avvenuta comunicazione.

2.3.  Domanda: con riferimento al paragrafo 13.6 delle Disposizioni operative: cosa succede se il Confidi non invia semestralmente la relazione relativa all’aggiornamento delle azioni di recupero?
Risposta: il mancato rispetto di tale obbligo potrebbe pregiudicare le ragioni di recupero del Fondo. Il Confidi inadempiente, pertanto, potrebbe essere ritenuto responsabile del pregiudizio subito con segnalazione al comitato di Gestione.

2.4.  Domanda: alcune Banche non comunicano l’avvenuta erogazione. Come bisogna comportarsi per non far decadere la controgaranzia?
Risposta: si ritiene opportuno che nella convenzione Banca-Confidi siano chiaramente regolati termini e reciproche obbligazioni in modo che le conseguenze dell’eventuale inosservanza (anche la decadenza della garanzia del Fondo) siano a totale carico della parte inadempiente. Per il mantenimento della controgaranzia il confidi si deve far carico di comunicare al Gestore tutti gli eventi previsti dalle Disposizioni operative.

3.        Transazioni

3.1.  Domanda: il concordato preventivo è assimilabile ad una proposta transattiva? Nel caso di risposta positiva, bisogna  rispettare il limite minimo del 15% del debito complessivo relativamente al pagamento concordato e deve essere preventivamente autorizzato dal Fondo di garanzia?
Risposta: le due fattispecie non sono assimilabili. L’ammissione al concordato preventivo consente all’impresa che ne fa richiesta, sotto il controllo degli organi della procedura nominati dal Tribunale, di proporre il pagamento di tutti i creditori in percentuale uguale in relazione al grado di privilegio. Tale procedura concorsuale viene pertanto inquadrata tra le ordinarie attività di recupero svolte dal creditore e quindi, ai fini delle disposizioni operative del Fondo e del rispetto dei termini, rientra nelle fattispecie previste per l’avvio delle procedure di recupero svolte dal soggetto finanziatore/richiedente.

3.2.  Domanda: nel caso di un finanziamento inferiore ai 18 mesi, si può sottoporre un accordo transattivo al Gestore prima della revoca del finanziamento? E in tal caso qual è la data del primo inadempimento e quella dell’avvio delle procedure di recupero?
Risposta: sì, un accordo transattivo può essere sottoposto al Gestore prima della revoca del finanziamento. In questo caso la data del primo inadempimento e quella dell’avvio delle procedure di recupero coincidono con la data di invio della proposta transattiva al Gestore.


4.         Inadempimento in caso di fallimento

4.1.  Domanda: nel caso di deposito di una sentenza di fallimento precedente la revoca di un affidamento di durata inferiore ai 18 mesi, cosa si intende per data di inadempimento?
Risposta: in questo caso per data di inadempimento si intende la data di deposito della sentenza di fallimento.

5.         Liquidazione acconto su controgaranzia sussidiaria

5.1.  Domanda: a fronte di una somma vincolata a titolo provvisorio a favore della banca finanziatrice, il confidi può richiedere la liquidazione della perdita a titolo di acconto?
Risposta: nel caso di controgaranzia a prima richiesta l’attuale normativa non prevede l’intervento del Fondo per tali fattispecie. Nel caso di controgaranzia sussidiaria, invece, dopo l’avvio delle procedure di recupero del credito, il confidi può richiedere la liquidazione della perdita anche a fronte di una somma vincolata a titolo provvisorio in misura non superiore all’80% della somma stessa.

6.         Valore cauzionale

6.1.  Domanda: le ulteriori garanzie che possono essere acquisite sul finanziamento garantito non possono eccedere la quota non garantita dal Fondo. Nel caso di ipoteca su un immobile industriale le Disposizioni operative prevedono che per verificare questa condizione si deve prendere in considerazione il valore cauzionale della garanzia ipotecaria cioè il 50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà. Per valore cauzionale si deve dunque intendere il 50% del solo valore iscritto dell’ipoteca o dell’intero valore di perizia dell’immobile?
Risposta: per valore cauzionale si intende il valore iscritto dell’ipoteca con il limite del 50% del valore dell’immobile stabilito mediante perizia.

7.         Documenti

7.1.  Domanda: tra i documenti da allegare alla richiesta di attivazione della controgaranzia a prima richiesta c’è l’“Atto d’obbligo”. Cos’è?
Risposta: si tratta di un atto che impegna il Confidi a svolgere per conto del Fondo le procedure di recupero nei confronti dell’impresa garantita concordate con il Gestore, a inviare le relative relazioni e a conguagliare le somme eventualmente recuperate.

7.2.  Domanda: per la verifica dei parametri dimensionali dell’impresa è sufficiente l’autocertificazione del rappresentante legale, oppure è fatto obbligo al Confidi di acquisire la documentazione comprovante il numero di dipendenti?
Risposta: considerato che il Fondo di garanzia è riservato alle PMI, il Confidi deve acquisire la documentazione comprovante quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005, tra cui anche il numero dei dipendenti.

7.3.  Domanda: per le operazioni a breve termine, in sostituzione del contratto di finanziamento (previsto per le operazioni a medio termine), quali documenti i Confidi devono inviare per la liquidazione della perdita?
Risposta: a conclusione delle procedure di recupero ovvero successivamente alla delibera di irrecuperabilità del Comitato, dovrà essere inoltrata, congiuntamente alla richiesta, la delibera di concessione del finanziamento e l’attestazione del soggetto finanziatore dell’importo complessivamente versato e della data dell’avvenuto versamento

7.4.  Domanda: nel microcredito quando non si riesce a recuperare il contratto d’affitto ma il dato è desumibile dal bilancio va bene ugualmente?
Risposta: si. In ogni caso, è necessario che la durata sia desumibile da idonea documentazione (ad esempio, dalla nota integrativa del Bilancio)

7.5.  Domanda: nell’ambito dei controlli documentali, come numero di dipendenti può andare bene una dichiarazione da parte del beneficiario che attesti il numero di dipendenti all’ultimo bilancio approvato?
Risposta: no. Deve essere fornita idonea documentazione comprovante il numero medio dei dipendenti occupati dall’impresa nell’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato.


7.6.  Domanda: per la compilazione dei modelli di scoring per le imprese in contabilità semplificata, si devono prendere a riferimento i dati di cui al quadro RG dell’modello UNICO di riferimento?
Risposta: si. Tuttavia, alla richiesta di liquidazione possono essere allegati anche altri documenti contabili utilizzati per la valutazione dell’impresa (ad esempio, la situazione contabile dell’esercizio o il “bilancino”). Si suggerisce di precisare in sede di presentazione della richiesta di ammissione l’eventuale valutazione sulla base di ulteriori documenti rispetto al modello Unico.

7.7.  Domanda: quale documento occorre produrre per comprovare l’avvenuto versamento del 25% di mezzi propri richiesto per le start up?
Risposta: dipende dalla forma giuridica dell’impresa beneficiaria. Nel caso di società di capitali si può produrre il bilancio (nota integrativa) o il verbale dell’assemblea straordinaria che ha approvato l’aumento del capitale sociale. Nel caso di ditte individuali o società di persone si può produrre il modello Unico (da cui risulti la variazione del patrimonio) o una contabile con data antecedente la valuta di finanziamento.

7.8.  Domanda: per il microcredito il numero degli addetti dell’impresa deve essere desunto dall’ultimo bilancio approvato?
Risposta: l’addetto può anche non essere dipendente ma i dipendenti sono certamente da considerare addetti. Ciò posto, sarà sufficiente provare il numero dei dipendenti con i documenti normalmente utilizzati allo scopo. In caso di necessità si potrà provare l’esistenza di addetti non dipendenti con idonea documentazione (contratti di collaborazione, prestazioni d’opera, ecc.).

7.9.  Domanda: ai fini della liquidazione delle perdite e/o dei controlli documentali, oltre ai documenti indicati nel regolamento, possono essere  richiesti dal gestore ulteriori documenti?
Risposta: fatte salve diverse indicazioni del Comitato di gestione, nonché la necessità per il Gestore di richiedere documentazione diversa da quella indicata, si specificano di seguito i documenti richiesti sia per i controlli documentali sia per l’attivazione della garanzia.
·           delibera di concessione della garanzia
·           delibera di concessione del finanziamento
·           contratto di finanziamento
·           atto di erogazione
·           piano di ammortamento (o piano dei canoni in caso di locazione finanziaria) con le relative scadenze
·           indicazione della data dell’inadempimento del soggetto beneficiario finale
·           data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazione sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate
·           attestazione del soggetto finanziatore dell’importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell’avvenuto versamento
·           atto d’obbligo in originale
·           documentazione relativa ad altri dati dichiarati in fase di domanda di ammissione
·           visura camerale riferita alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo
·           idonea documentazione comprovante la compagine societaria alla data di presentazione della domanda
·           documentazione contabile:
a)   per Società di capitali copia dei bilanci approvati e depositati completi degli allegati sulla base dei quali è stato compilato il modulo della domanda di ammissione
b)   per Società di persone/imprese individuali
§  dichiarazione dei redditi e relativi prospetti contabili
§  idonea documentazione comprovante il numero medio mensile dei dipendenti occupati riferito all’ultimo bilancio approvato precedentemente alla data di presentazione della richiesta di ammissione; ovvero, nel caso di soggetti beneficiari finali che non sono iscritti all’INPS, in quanto privi di dipendenti, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l’assenza di dipendenti; ovvero nel caso di imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di ammissione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla data di ammissione
§  verifica dei parametri dimensionali di eventuali imprese associate o collegate all’impresa beneficiaria ai sensi del Dm 18.04.2005
§  per operazioni a fronte di investimenti, documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti

7.10.        Domanda: il modello Uniemens può essere sostituito dal bilancio quando nella nota integrativa è presente il numero medio dei dipendenti nell’anno?
Risposta:

8.         Microcredito

8.1.  Domanda: per il Microcredito l’immobile di proprietà deve essere in possesso dell’impresa al momento della domanda?
Risposta: si.

9.         Beneficiari

9.1.  Domanda: è ammissibile alla garanzia del Fondo un Consorzio di più Cooperative?
Risposta: Sì. Il Consorzio potrà essere ammesso all’intervento del Fondo se:
a)      rispetta i parametri dimensionali,
b)      può essere definito economicamente e finanziariamente sano sulla base dell’applicazione del relativo modello di scoring,
c)      l’attività esercitata rientra tra quelle ammissibili

10.     Start up

10.1.        Domanda: per le imprese start up, individuali e di persone, cosa si intende per mezzi propri?
Risposta:  per mezzi propri, il cui 25%  deve  essere quantificato sull’intero ammontare dell’investimento, si intende capitale sociale, riserve, finanziamento soci, apporto del titolare (nel caso d.i.), utile non distribuito (qualora abbia un bilancio approvato), contributi in c/capitale, apporto di immobilizzazioni (non di natura finanziaria) quali ad esempio macchinari, stabilimento, ecc.

11.     Parametri finanziamento/fatturato

11.1.        Domanda: il requisito del parametro del 25% tra finanziamento e fatturato si calcola al netto di  impegni già in essere con il Fondo di garanzia e se sì quali? Solo quelli originariamente deliberati di durata 36 mesi o tutti gli impegni?
Risposta: i criteri di valutazione del Fondo stabiliscono che le imprese di Fascia 1 e di Fascia 2 sono inserite in Fascia 3 qualora l’importo del finanziamento richiesto di durata non superiore a 36 mesi, sommato agli altri finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi già garantiti dal Fondo superi il 25% del fatturato dell’ultimo bilancio.

12.      Inefficacia della Garanzia

12.1.        Domanda: alcune banche, in caso di insolvenza, esigono il versamento di una somma da parte del Confidi in un c/c indisponibile intestato al Confidi stesso. A sua discrezione la banca preleva somme a copertura di pratiche in default. Se il Confidi non è informato entro 3 mesi incorre nella inefficacia della controgaranzia del Fondo?
Risposta: sì, cause di inefficacia sono il mancato rispetto dei termini di avvio, di revoca e di comunicazione. Si consiglia vivamente di regolare adeguatamente tale fattispecie nelle convenzioni banca / confidi.

13.     Tempistiche

13.1.        Domanda: quali soluzioni adottare per le PMI inadempienti, che hanno rate scadute per le quali la banca non intende applicare la decadenza del beneficio del termine e procedere con l’invio dell’intimazione di pagamento entro 12 mesi dall’inadempimento? E’ possibile una rivisitazione delle tempistiche per portare i termini a 18 mesi come per la sussidiaria?
Risposta: il confidi, d’accordo con la banca, può richiedere l’allungamento della garanzia rimodulando il piano d’ammortamento onde consentire alla PMI beneficiaria di adempiere superato il momento di difficoltà, motivando adeguatamente tale richiesta. Il Comitato di Gestione, valutate le motivazioni della richiesta, adotterà le conseguenti determinazioni.
14.     Cessazione attività

14.1.        Domanda: una ditta individuale cessa l’attività il 30 aprile 2009, la data del primo inadempimento è 30 giugno 2009. E’ attivabile la controgaranzia?
Risposta: la possibilità di confermare la garanzia in capo alla persona fisica, in caso di cessazione dell’attività della ditta individuale, è uno dei temi all’esame del Ministero, come altre rilevanti questioni quali quella relativa al calcolo dei parametri dimensionali delle PMI, in relazione al quale è stato posto apposito quesito alla Commissione per la determinazione della dimensione aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Sarà pertanto cura del Gestore darne una tempestiva informativa agli operatori non appena la predetta Amministrazione si sarà espressa in proposito.

15.     Requisito dimensionale

15.1.        Domanda: in caso di non corrispondenza tra il numero dei dipendenti indicati nel modulo di domanda e quelli indicati nel libro paga, è attivabile la controgaranzia se si rispettano comunque i parametri di PMI?
Risposta:  sì, il documento ufficiale da cui trarre il numero medio di dipendenti  è l’ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda.  In caso di non rispondenza di questo dato,  tra quanto dichiarato e quanto riscontrato dal bilancio, se confermato il parametro di PMI, può comportare il nuovo calcolo della commissione una tantum dovuta dal soggetto richiedente, con l’eventuale integrazione dell’importo dovuto.

16.     Gradi delle ipoteche

16.1.        Domanda: il valore cauzionale calcolato secondo le tabelle previste dalla normativa del Fondo tiene conto anche di eventuali ipoteche di 1° e 2° grado che già gravano sull’immobile?
Risposta: il valore cauzionale deve essere calcolato in base al valore ipotecario del bene stimato al netto di precedenti ipoteche. Il problema di iscrizioni successive al primo grado è rimesso alla valutazione del soggetto finanziatore in quanto il creditore di grado successivo potrà utilizzare il ricavato della vendita del bene solo dopo che i creditori di grado anteriore saranno stati interamente soddisfatti.

17.     Escussione della garanzia

17.1.        Domanda: quali sono le procedure di escussione nel caso di non rispondenza dei bilanci?
Risposta: nel caso di default dell’azienda si attuano le normali procedure previste  dalla normativa del Fondo salvo valutare eventuale danno derivante al Gestore dal mancato controllo da parte del soggetto richiedente e/o dichiarazioni mendaci a carico del soggetto finanziatore. In caso di controlli, la mancata rispondenza “sostanziale” del dato rispetto a quanto dichiarato in domanda può comportare l’inefficacia della garanzia.

18.     Confidi rating

18.1.        Domanda: per poter presentare una domanda come rating è sufficiente rispettare i requisiti di cui alla lettera H, Parte VI delle disposizioni operative oppure occorre tenere conto anche di altri parametri previsti dalla normativa.
Risposta: i requisiti di cui alla lettera H richiedono che l’impresa rientri nella Fascia 1 e nella Fascia 2 di valutazione. Occorre quindi tener conto dei criteri di carattere generale che stabiliscono che le imprese in fascia 1 o fascia 2  vengono considerate in Fascia 3 se l’indice dei mezzi propri sul totale del passivo è inferiore al 5% e se, nel caso di operazioni di durata inferiore a 36 mesi, l’importo del finanziamento, sommato ad eventuali altri finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi già garantiti dal Fondo superi il 25% del fatturato relativo all’ultimo bilancio approvato.

18.2.        Domanda: la visura storica con l’indicazione della compagine sociale può sostituire la copia del libro soci?
Risposta:

19.     Circolare MCC n. 508

19.1.        Domanda: nelle convenzioni a prima richiesta stipulate tra istituti di credito e confidi, l’inserimento di clausole monitorie quali quelle indicate nella circolare 508/2007 può far perdere la connotazione di “incondizionata” alla garanzia prestata dal confidi?
Risposta: no. Tali clausole sono finalizzate soltanto a regolare gli adempimenti del soggetto finanziatore in modo da non pregiudicare l’efficacia della controgaranzia prestata al confidi.

20.      Controlli ex DM 07/05/2001

20.1.        Domanda: in che consiste l’attività di verifica e di controllo disciplinata dal DM del 07/05/2001?
Risposta: il controllo è finalizzato a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese all’atto della domanda e la rispondenza alle previsioni contenute nelle Disposizioni operative. A tal fine, nella fase di avvio dei controlli si inviano al soggetto richiedente e al beneficiario finale, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva, un elenco dettagliato di documenti da trasmettere sulla base del Decreto vigente, fatta salva la facoltà di presentare documentazione equipollente.

20.2.        Domanda: qual è la documentazione da produrre?
Risposta: la documentazione da produrre è quella prevista dal DM del 07/05/2001. Recentemente sono state introdotte alcune semplificazioni a fronte delle difficoltà evidenziate da alcuni soggetti richiedenti nella raccolta della documentazione richiesta. Ad esempio, laddove il soggetto richiedente dimostri l’oggettiva impossibilità di ottenere la documentazione bancaria, si è ritenuto sufficiente accettare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà validamente resa ai sensi del DPR n. 445/00 da parte dell’istituto finanziatore. In alternativa l’assenza di un documento bancario può essere sanata dall’invio di un documento temporalmente successivo, laddove non strettamente necessario ad altri fini nell’ambito dell’attività di controllo (es.: l’acquisizione di copia della delibera di concessione del finanziamento può sanare l’eventuale assenza della copia della richiesta del finanziamento stesso).
A tal proposito si ritiene opportuno chiarire che per le operazioni ammesse all’intervento del Fondo non a titolo “de minimis” e a fronte di investimenti, è necessario acquisire la richiesta di finanziamento sottoscritta dal beneficiario finale in quanto l’inizio della realizzazione dell’investimento non può essere antecedente alla richiesta del finanziamento, come previsto dalle Disposizioni operative del Fondo.

20.3.        Domanda: ai fini delle verifiche documentali a fronte di operazioni deliberate per investimenti, qual è la documentazione da produrre?
Risposta: in relazione alla documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti, sarà sufficiente
presentare le relative fatture.

20.4.        Domanda: a fronte di investimenti soltanto parzialmente realizzati, qual è la documentazione da produrre al fine di confermare la garanzia del Fondo?
Risposta: per le operazioni a fronte di investimenti, laddove nei termini indicati non sia possibile documentarne la integrale realizzazione, la garanzia sarà comunque confermata anche qualora nell’ambito dell’attività di controllo risulti il completamento di almeno il 50% del programma previsto. Potrà altresì essere ammessa una percentuale inferiore soltanto nei casi in cui la stessa equivalga ad almeno il 100% del finanziamento garantito. In caso contrario, saranno sospesi i termini di conclusione dell’ispezione fino all’avverarsi della condizione prevista che, comunque, dovrà realizzarsi entro il termine massimo pari alla metà della durata della garanzia rilasciata. In caso di mancata realizzazione dell’investimento nelle percentuali e nei termini sopra indicati si procederà, ai sensi della L. 241/90, alla revoca della garanzia concessa.

20.5.        Domanda: qual è la documentazione contabile da produrre ai fini del calcolo degli scoring?
Risposta: in merito alla documentazione contabile da produrre, è necessario distinguere tra società di capitali e società di persone.
·         Per le società di capitali: copia dei bilanci approvati completi degli allegati sulla base dei quali è stato compilato il modulo della domanda di ammissione.
·         Per le società di persone/imprese individuali: dichiarazione dei redditi e relativi prospetti contabili.

20.6.        Domanda: come viene calcolato il dato occupazionale per stabilire la dimensione di un’impresa?
Risposta: attraverso idonea documentazione comprovante il numero medio annuo dei dipendenti occupati, riferito all’ultimo bilancio approvato precedentemente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo ovvero, nel caso di soggetti beneficiari finali che non sono iscritti all’INPS, in quanto privi di dipendenti, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00 (completa della copia del documento d’identità del dichiarante), attestante l’assenza di dipendenti.
Nel caso di imprese che alla data di sottoscrizione della domanda di ammissione non hanno approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese in contabilità semplificata o esonerate dalla  redazione del bilancio le quali non hanno presentato la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla data di ammissione.

20.7.        Domanda: su quali basi viene effettuata la verifica dei parametri dimensionali?
Risposta: la verifica dei parametri dimensionali è effettuata secondo le previsioni del DM del 18/04/2005, che disciplina anche le modalità di trattamento di eventuali imprese associate o collegate all’impresa beneficiaria.

20.8.        Domanda: il numero medio dei dipendenti oltre che dai DM/10 dell’anno di riferimento, può essere dimostrato anche da altra documentazione ufficiale?
Risposta: si, dalla Nota Integrativa o da un certificato INPS che riporti il numero medio dei dipendenti per l’anno in questione.

-------- / ---------------- / --------


Buon lavoro.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

CUSTOMER CARE AGEVOLAZIONI

un servizio offerto dal Servizio Assistenza alla Clientela
MedioCredito Centrale SpA
Via Piemonte, 51 - 00187 Roma


Stampa questo post

2 commenti:

Anonimo ha detto...

aggiungo una domanda:
nel caso di richieste preventive al Fondo, deve essere stata deliberata la garanzia del confidi?
Il punto 7.2 (parte III lett. B) non lo dice espressament.

Anonimo ha detto...

Secondo me non è presupposto necessario!