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giovedì 19 gennaio 2012

Diritto fallimentare: organismi di composizione della crisi per i piccoli

Il Sole 24 ore riferisce che la commissione Giustizia del Senato ha approvato definitivamente il testo del disegno di legge che istituisce una modalità di soluzione inedita delle crisi da sovraindebitamento che coinvolgono le aziende al di sotto delle soglie di fallibilità.
Il debitore in difficoltà potrà proporre ai creditori un'intesa che dovrà prevedere il regolare pagamento di chi sceglie di rimanere estraneo all'accordo, l'integrale pagamento dei creditori privilegiati che non hanno rinunciato al privilegio. Forse qualcosa di simile all'accordo di ristrutturazione del debito previsto per le imprese fallibili. Per condurre la procedura interverranno nuovi organismi di composizione della crisi iscritti a un costituendo registro (ammessi di diritto commercialisti, avvocati e notai), remunerati a tariffe fissate dal Ministero della Giustizia (come la mettiamo con le liberalizzazioni?).
In molte occasioni ho auspicato interventi di questo tipo. Potrà svolgere una funzione economicamente e socialmente preziosa. Tutto dipende dal come. E la ricetta vincente dovrà coniugare competenze giuridiche e finanziarie, unite a buonsenso e capacità di negoziazione.

PS 23/12: Segnalo il link al decreto-legge n. 212 del 22/12/2012, convertito nella legge n. 3 del 27/01/2012, che introduce e disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti per i soggetti non "fallibili" e gli Organismi di composizione delle crisi aziendali. Stampa questo post

1 commento:

Anonimo ha detto...

Ciao Luca,
la legge (che non è di conversione del d.l. già entrato in vigore ed emanato poche settimane fa dal governo Monti)ha intenzioni lodevoli, in quanto, nel nostro ordinamento, è la prima forma di regolazione "controllata" dell'insolvenza delle microimprese.

Subito introduco un tema molto delicato che rischia a mio avviso di farne lettera morta. Ossia le sanzioni penali (compresa galera) per i componenti l'organismo di composizione della crisi, in un terreno come quello delle microimprese dove accertare veridicità di documentazioni, atti, e comportamenti pregressi di debitori "borderline" è davvero ad alto rischio.
Secondo me siffatta responsabilità specifica (che addirittura non e' espressamente contemplata neppure per gli attestatori delle procedure 67 c.3. lett d) e art 182 bis l.fall)andrebbe sfumata e mantenuta introducendo il dolo specifico del professionista, ossia una sua particolare volontà di frode

Saluti, buon anno
Jaures

ps - dice l'art. 19 comma 2 della nuova legge
"Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni ..... in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta (ossia il piano di ristrutturazione, ndr) o nei documenti ad essa allegati (e sono numerosi...) è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e multa da 1.000 a 50 mila euro....