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venerdì 25 novembre 2011

Banca d'Italia: chiarimenti sui garanti seri e meno seri

Con una nota del 7 ottobre scorso, il Servizio Vigilanza della Banca d'Italia fornisce chiarimenti sugli intermediari che rilasciano garanzie. L'ho letto soltanto oggi, e mi dà modo di tornare sul tema spinoso del rilascio abusivo di garanzie da parte di intermediari distratti o borderline.
Osserva la nota citata:
L’andamento del ciclo economico e le numerose norme che, a vario titolo, richiedono la presentazione di garanzie a supporto di obbligazioni assunte hanno fatto registrare un aumento della domanda di garanzie da parte delle imprese, dei privati e del settore pubblico.
L’accrescimento della domanda ha concorso a richiamare nel mercato una pluralità di potenziali fornitori, con un aumento dei profili di rischio legati: alla capacità di fare fronte agli impegni assunti da intermediari che assumono rischi non sempre commisurati alle loro strutture patrimoniali e organizzative; alla legittimità di operatori che, in molti casi, svolgono attività non consentite dalla normativa. A seguito di ciò vi sono soggetti che lamentano difficoltà nell’escussione della garanzia ricevuta.
La complessità della normativa può inoltre concorrere a creare l’erroneo convincimento della piena affidabilità di tutti gli operatori iscritti in elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.
Si passano quindi in rassegna le attività ammesse per le diverse tipologie di intermediari oggi iscritti agli elenchi pre DL 141/2010, ovvero Intermediari 106 generici in possesso di requiti per il rilascio di garanzie, confidi 107 e banche di garanzia, e confidi art. 155, c.4. Per questi ultimi si precisa che:
... possono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella “prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie” volta a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003) nonché attività connesse e strumentali. A tali operatori è pertanto vietato l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico, nonché l’esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari.
Su tali operatori la Banca d’Italia svolge la sola attività di censimento e di riscontro, nella fase di accesso, dei requisiti previsti dalla legge; essi sono espressamente sottratti all’applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia.
I confidi della specie – la cui lista è consultabile sul sito della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/confidi/consultazione-elenco ) – non sono tenuti ad accantonare risorse patrimoniali commisurate alle obbligazioni contratte, con i conseguenti rischi per i beneficiari delle garanzie eventualmente rilasciate.
Finché non sarà a regime il nuovo impianto di Vigilanza su intermediari ex 106 e confidi ex 155 c.4 questo è quello che la Vigilanza può dire: caveat emptor. A meno di inviti ad intervenire da parte di magistratura e Guardia di finanza.
A proposito delle zone d'ombra del sistema: sto leggendo l'ultimo libro di Roberto Galullo. Pare che molte organizzazioni criminali facciano largo uso di società finanziarie e di recupero crediti per infiltrarsi in attività economiche in difficoltà e piegarle ai loro disegni, oltre che per praticare l'usura e truffe di vario genere (tra le quali l'erogazione di garanzie fasulle).
Mi sorprende che le associazioni dei confidi parlino poco di questo problema, e soprattutto che facciano poco per avvicinare le imprese in difficoltà in modo da proteggerle da false e pericolose amicizie. Stampa questo post

1 commento:

Sapio ha detto...

Si ma l'emptor in questione è l'Amm.ne Pubblica. Perché accetta queste fdj ????