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mercoledì 18 maggio 2011

La vexata quaestio delle fideiussioni fiscali dei confidi 106

In un commento a questo post, un visitatore menzionava il Confidi Elvetico di Benevento. Ho visitato il sito: nella sezione "Chi siamo" si afferma che anche i confidi non iscritti all'elenco speciale possono offrire al contribuente idonea garanzia nei confronti dell'erario mediante polizza fideiussoria o fideiussione. Ho cercato di fare il punto sulla questione. In rete ho trovato altre affermazioni dello stesso tenore, come questa pagina del sito di LS Finance (gruppo di mediatori creditizi), collegata a una ricostruzione della normativaAttenzione: questa interpretazione "estensiva" è del tutto infondata.

Gioca su un'ambigua formulazione della legge 244/2007 (articolo 1, commi da 124 a 127) che riconoscerebbe la validità  nei confronti dell'Amministrazione finanziaria di garanzia rilasciata nella forma di "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107" del TUB.

Come ha precisato il dott. Baldinelli in questo intervento,
"il decreto 141 ribadisce per i confidi minori la possibilità di esercitare esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi, superando in tal modo l’incertezza derivante da contrastanti previsioni normative che, in modo incauto e inappropriato, hanno indotto nel tempo taluni operatori a farsi garanti anche nei confronti di Enti pubblici e dell’Amministrazione finanziaria"
Infatti il DL 141 è chiarissimo: le norme previgenti  riferite genericamente ai confidi "106 e 107" sono da intendersi applicate ai confidi "maggiori" iscritti all'albo ex art. 106 novellato. Quindi, nessuna proroga di supposte competenze riconosciute dalla previgente normativa, dato che anche la Legge quadro (L.326/2003 art 11) è chiarissima nel riservare ai "107" il rilascio di garanzie nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Il futuro Organismo gestore dell'elenco confidi minori dovrà faticare parecchio per intercettare e contrastare questi comportamenti. Speriamo che i membri del suddetto Organismo non trovino sotto casa signori che li aspettano per caldeggiare interpretazioni e applicazioni più flessibili della normativa. Stampa questo post

6 commenti:

Sapio ha detto...

Ma l'Amministrazione Finanziaria accetta o no queste fdj rilasciate dai vecchi 106?

Gigi (mancato ispettore di bankitalia) ha detto...

Confidi Elvetico non risulta nell'elenco degli iscritti di Bankitalia. Quindi, salvo ritardi nell'aggiornamento del database online, risulterebbe abusare della denominazione "Confidi". Forse sarebbe d'uopo che Bankitalia con la GdF facessero un controllo, come dire, di legalità (anche il contesto ambientale non depone a favore...).

Norma Desmond ha detto...

Bisogna fare i complimenti ad Assoconfidi che aveva "accompagnato" la norma in parlamento nel 2007 per la sorpremdente chiarezza. Sulla base di quella norma era possibile . Assolutamente possibile . La legge quadro infatti era stata superata . Invece Dopo il 141 e' evidente che non potranno piu' essere rilasciate.

Francesco Claudio Mazza ha detto...

Gent.mo Prof. Erzegovesi,
Scrivo a nome di LS Finance S.p.A., citata nel suo articolo. Con grande rammarico ho letto solo oggi il suo scritto.
L'interpretazione a Suo dire ""estensiva"" e "del tutto infondata" si basa su diverse sentenze della commissione tributaria in nostro possesso che imponevano, proprio nel 2011, l'accoglimento di garanzie confidi ex art 155 alle Agenzie delle Entrate. Con tutto il dovuto rispetto dubito che Lei possa sostenere pubblicamente che oltre 5 sentenze della Commissione Tributaria siano del "tutto infondate".
Se, prima di pubblicare questo articolo che palesemente lede la nostra rispettabilità, avesse avuto il buon gusto di contattarci avremmo condiviso volentieri la relativa documentazione, ai fini di una corretta informazione.
Se lo desidera Le offro tutta la mia disponibilità per inviarle il materiale a giustificazione delle nostre affermazioni fatte all'epoca. Nel contempo la prego di voler effettuare un errata corrige del suo articolo, che continua a danneggiare la nostra rispettabilità.


Distinti saluti
Francesco Mazza
f.mazza@ls-finance.com

Anonimo ha detto...

Egregio dottor Mazza,
l'Autorità competente in materia di intermediazione finanziaria è la Banca d'Italia, che nel tempo ha chiarito chi può fare cosa. Ora, è fuori di dubbio che la Banca d'Italia non ammetta la possibilità per i confidi 155 di concedere garanzie diverse da quelle mutualistiche per l'accesso a finanziamenti. A quanto mi riporta, in passato alcune Commissioni tributarie hanno applicato l'interpretazione estensiva della legge 244/2007, per cui hanno (a quanto Lei dice) "imposto" di accettare le garanzie nei confronti dell'Amm.finanziaria dei confidi ex art 155 c.4. Garanzie che però non rientrano (allora come oggi) nell'operatività ammessa per questi confidi.
Peraltro non voglio mettere in discussione a priori la buona fede dei confidi che hanno offerto questo tipo di prodotto in passato, prima che la questione fosse chiarita in maniera esplicita dalle Autorità competenti.

Francesco Claudio Mazza ha detto...

Gent.mo Prof. Erzegovesi,
La ringrazio per il chiarimento e per la Sua pronta risposta. Effettivamente non ci risulta che, alla data odierna, esistano confidi che eroghino ancora garanzie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Concordo con Lei che nel 2011 potevano sussistere diverse interpretazioni della normativa. Fortunatamente oggi il contesto normativo è assai più chiaro. Inoltre, essendo stati rimossi nella quasi totalità dei casi gli obblighi di deposito di garanzia fideiussoria per l'ottenimento di rimborsi iva e per la concessione di rateizzazioni d'imposta, l'argomento è stato, di fatto, archiviato.

Grazie e buon lavoro.
Francesco Mazza