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sabato 14 maggio 2011

Fondo centrale: adeguamento degli interventi alla nuova moratoria

Ricevo e volentieri pubblico l'informativa diffusa da UniCredit MCC sull'applicazione alle garanzie FCG delle fattispecie previste dal nuovo Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011:

E’ stata emanata la circolare UniCredit MedioCredito Centrale n. 596 del 13 maggio 2011, con la quale il gestore, con riferimento agli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI, comunica la disciplina applicabile alle fattispecie scaturenti dall’”Accordo per il credito alle PMI” (in seguito “Accordo”) del 16 febbraio 2011, rilevanti per il Fondo di garanzia.

La casistica si compone di 3 fattispecie.

1. Proroga della garanzia già concessa dal Fondo a seguito della concessione del beneficio della sospensione dei pagamenti in linea capitale ai sensi dell’Avviso Comune del 3 agosto 2009
Le PMI possono richiedere ai soggetti finanziatori la moratoria dei pagamenti in linea capitale fino al 31 luglio 2011. In relazione alle operazioni garantite dal Fondo, i soggetti richiedenti potranno comunicare la concessione dei benefici di cui all’Avviso Comune utilizzando il modulo “Allegato 13” trasmesso in occasione dell’emanazione della circolare MCC n. 560/2009. La garanzia del Fondo si intende prorogata a seguito della trasmissione a MCC del predetto modulo compilato e sottoscritto (linea fax 06.4791.5557). Non è prevista alcuna comunicazione del gestore attestante l’avvenuta concessione della proroga.

2. Proroga della garanzia già concessa dal Fondo a seguito della concessione del beneficio dell’allungamento del periodo di ammortamento ai sensi dell’”Accordo”.
Le PMI alle quali sia stato già concesso il beneficio di cui all’Avviso Comune, possono richiedere di essere ammesse al beneficio di cui all’Accordo entro il 31 dicembre 2011. Il beneficio consiste nell’allungamento della durata residua del piano di ammortamento fino al raddoppio della stessa ma entro i limiti (per il solo allungamento) di 2 anni per i mutui chirografari e 3 per gli ipotecari.
I soggetti richiedenti potranno comunicare la concessione dei benefici di cui all’Accordo utilizzando il modulo “Allegato 13bis”. La garanzia del Fondo si intende prorogata a seguito della trasmissione a MCC del predetto modulo compilato e sottoscritto (linea fax 06.4791.5557). Non è prevista alcuna comunicazione del gestore attestante l’avvenuta concessione della proroga.

3. Concessione della garanzia del Fondo sulle operazioni ammissibili ai benefici dell’Accordo.
L’Accordo prevede la possibilità di concedere la copertura del Fondo di Garanzia sulle operazioni ammissibili al beneficio dell’allungamento seppur limitatamente al “periodo di ammortamento aggiuntivo”. In relazione a questa limitazione il Comitato di gestione del Fondo applicherà le percentuali di copertura rese note con la circolare MCC n. 592 del 6 aprile scorso sull’importo in linea capitale scadente nel periodo di allungamento.

Le richieste di intervento relative alla fattispecie in esame vanno presentate utilizzando i consueti moduli di richiesta (allegato 1, allegato 2 e allegato cogaranzia) opportunamente aggiornati.

Tali richieste, nelle more dell’adeguamento della piattaforma web per la gestione delle fattispecie oggetto della presente circolare, debbono essere presentate via fax al numero 06.4791.5005.
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Per ulteriori informazioni sul Fondo di Garanzia, cliccare sul seguente indirizzo: http://www.fondidigaranzia.it.
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