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martedì 11 marzo 2008

Ecquecquà! Pubblicate le istruzioni di Vigilanza su confidi e banche di garanzia



Mi perdonerete l'incipit alla Pappagone (celebre macchietta di Peppino De Filippo), ma leggendo la posta qui, all'aeroporto di Fiumicino, ho appreso della pubblicazione di due documenti a lungo attesi:
1. Aggiornamento n. 9 del 28 febbraio 2008 delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'"Elenco Speciale", relative ai consorzi di garanzia collettiva fidi.
2. Disposizioni di vigilanza. Banche di garanzia collettiva dei fidi.

Il tempo prima del volo per Verona è troppo poco per commentare, tanto più da questo Alice Internet Point: con altri professionisti cerco di lavorare al PC con MTV sparato a palla nelle orecchie, peraltro confortato dalla presenza delle tre graziose receptionist (penso che sia questa la missione loro affidata da Telecom Italia, non le ho viste impegnate se non nel dare informazioni ai passanti).
I commenti a domani, da un luogo privo di distrazioni.

Luca


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15 commenti:

riccardo barbieri ha detto...

Dunque si dà (finalmente) inizio alle danze, anche se la ponderazione del confidi 107 non dovrebbe avere effetto, correggetemi se sbaglio, finchè Bankitalia non validerà i modelli IRB.
Comunque, con queste istruzioni decorrono i termini per la domanda di iscrizione per i confidi che hanno i requisiti dimensionali in base al bilancio 2007. E' così?
In un recente incontro con Bankitalia nell'ambito del progetto cooperfidi, ci è stato detto che, in caso di fusione, la domanda per il 107 potrebbe essere fatta anche in base alla somma dei volumi dei soggetti partecipanti, senza aspettare il bilancio post fusione; farebbe infatti fede il progetto di fusione.
Saluti,
Riccardo Barbieri

sapio ha detto...

Ma quanto ci metterà BdI a validare i modelli IRB? E nel frattempo ?
A proposito quante banche ordinarie hanno già visto validare i propri modelli IRB?
Quali sono i costi ed i benefici delle banche collettive di garanzia rispetto ai Confidi 107 ?
Qualcuno ha notizia dell'implementazione pratica dell'art 116 bis del TUB "La BdI può disporre [può?] che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating interni che le riguardano. L'eventuale conseguente comunicazione non da luogo ad oneri per il cliente" ?

hub ha detto...

Al momento mi risulta che nessuna Banca pondera le garanzie prestate dai soggetti garanti: siano essi confidi o intermediari finanziari iscritti all'enco speciale ex art 107 TUB.

sapio ha detto...

Vuole dire che nessuna banca pondera i clienti prenditori tenendo conto dell'attenuazione di rischio indotta dalle garanzie prestate dai garanti confidi 106 o 107 ?

Luca ha detto...

Mi inserisco sulla domanda di Riccardo Barbieri: le garanzie personali dei 107 che rispettano i requisiti oggettivi (prima richiesta ecc.) sono eleggibili anche per le banche standard, non solo per le IRB. Sta qui il valore aggiunto del passaggio da 106 a 107. Le garanzie con fondi monetari su forme di tranched cover sono invece eleggibili solo per le banche IRB avanzato (supervisory formula) se prive di rating esterno. Se invece il portafoglio sottostante e il tranching hanno rating esterno sono trattate con il regime delle cartolarizzazioni, quindi possono consentire risparmi di capitale sulle tranche con rating da AAA a A anche alle banche standard, sebbene i risparmi siano maggiori per le banche IRB, regime RBA. Non è escluso che, dopo la di fiducia sui rating dei subprime, il Comitato di Basilea stringa sui criteri di rating delle tranche o sulla loro ponderazione, specie sulle mezzanine A e BBB, che sono state falcidiate dalla crisi.
Sui tempi di autorizzazione delle banche IRB non ho informazioni aggiornate, penso che si partirà gradualmente con il segmento corporate nei prossimi mesi, poi seguiranno retail e cartolarizzazioni.
Per questa materia, molto complessa, serve una mappa, altrimenti i decision maker rischiano di prendere fischi per fiaschi.

sapio ha detto...

I confidi 106 per diventare 107 debbono passare degli esami (perdonate la semplificazione). Fra gli esami c'è anche quello di dimostrare di avere un sistema di rating interno con il quale valutare le imprese da garantire ? Non mi pare. A quale validazione propedeutica si riferiva il dr. Barbieri?

Luca ha detto...

I 107 devono avere un processo del credito e un sistema di controlli interni allineato su standard bancari, quindi devono avere un sistema di valutazione del credito che può includere un modello di rating a fini gestionali. Quest'ultimo però non deve essere necessariamente allineato ai requisiti del metodo IRB (a meno che decidano di farsi autorizzare al metodo IRB).

Miki ha detto...

Introduco altri interrogativi che leggendo l'ultima circolare dei 107 non hanno trovato risposta : i Confidi dovranno fare le segnalazioni alla Centrale Rischi ?
Nella SEZ IV della presente circolare "Normativa degli intermediari applicabili ai Confidi" viene indicato che i Confidi devono rispettare le "Comunicazioni alla Banca d'Italia previste nel cap VIII della circolare 216. Andando a leggere il Capitolo VIII al paragrafo 5 trovo scritto "Centarele Rischi :Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma
sono tenuti a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei
propri affidati ".
E qui mi si confondo le idee perchè nell'ultima circolare BI SEZ III si dice che i Confidi hanno come attività prevalente quella di garanzia collettiva dei fidi mentre quella di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è solo residuale. Ma perchè BI non ha detto che i Confidi devo rispettare le norma del capitolo VIII ecluso il paragrafo 5 ?

Luca ha detto...

L'attività di garanzia collettiva fidi è, secondo me, una forma particolare di "attività di finanziamento sotto qualsiasi forma". Tale attività è regolata da una normativa speciale (art. 13 L326/2003, DM del MEF e recenti istruzioni di vigilanza) che deroga in molti punti alla normativa sui 107 che fanno attività creditizia (ad esempio, sul capitale sociale minimo), ma su questo punto non c'è una deroga esplicita.
I confidi 107 potrebbero essere esentati dalle segnalazioni per motivi eminentemente pratici: le banche beneficiarie della garanzia collettiva già segnalano il prestito sottostante e la garanzia ricevuta dal confidi, quindi Banca d'Italia (e il sistema) possono già monitorare l'esposizione complessiva di un dato nominativo.
C'è però un punto di sostanza: se fossero esentati dalle segnalazioni CeRi, i confidi perderebbero un'importante fonte informativa per la selezione dei fidi (richieste di prima informazione) e il controllo andamentale (flusso di ritorno).
Infine, parlando di procedure: un confidi 107 deve avere un processo del credito strutturato in tutte le sue fasi, e adeguatamente supportato dal sistema informativo: oggi non tutti ce l'hanno, ma i futuri 107 lo devono impiantare, altrimenti non rispettano i requisiti di vigilanza. Se c'è una buona procedura fidi, allora le segnalazioni sono un adempimento semi-automatico, che fa parte di una più ampia attività di monitoraggio.
La mia sensazione è che la Banca d'Italia renderà noto il suo orientamento durante l'iter di valutazione delle domande di iscrizione all'Elenco speciale.

Cristiano Gianangeli ha detto...

Concordo pienamente col prof. Erzegovesi e credo che sarà anche fondamentale la fase di valutazione, "in loco", della Banca d'Italia soprattutto per l'organizzazione interna ed i controlli dei futuri 107: troppo spesso vedo focalizzare l'attenzione degli addetti ai lavori solo sui numeri.
A proposito di numeri, credo anche che B.I. cercherà di standardizzare il più possibile le procedure ed avere anche la certezza di alcune variabili fondamentali: un esempio è il metodo di calcolo delle garanzie in essere che varia da confidi a confidi (analizzando molti bilanci di confidi sui conti d'ordine ancora si trova di tutto) e siccome tale valore è determinante per l'obbligo di iscrizione, credo che se B.I si muovesse velocemente, farebbe un ottimo servizio a tutto il sistema.
Cristiano

sapio ha detto...

La questione se i Confidi 107 siano o meno tenuti alla segnalazione Ceri e Cric (centrale rischi associativa [Abi-Sia] degli importi contenuti fra 32000 e 75000 E) è troppo importante per essere rinviata alla prassi applicativa. BdI deve chiarire subito. L'eventuale decisione positiva comporterà oneri notevoli per gli intermediari. Quanto all'opportunità per i Confidi di segnalare e ricevere Ceri+Cric a fini di valutazione andamentale è vero che la segnalazione è necessaria ma purtroppo non è sufficiente. La banche derivano la valutazione andamentale da informazioni interne più ricche di significati predittivi e purtroppo i Confidi non dispongono di tali informazioni. In compenso i Confidi dispongono di informazioni qualitative di cui invece non dispongono le banche. Ma la gamba qualitativa pesa poco sul rating e questo spiegherà alcune asimmetrie valutative.

Pierpaolo Arzarello ha detto...

Gent.mo Prof. Erzegovesi
Le invio le mie prime impressioni a caldo dopo la lettura del documento oggetto di discussione.
Le nuove disposizioni di vigilanza per i confidi entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La data di pubblicazione è di fondamentale importanza perché a partite dal giorno successivo inizieranno a decorrere i 12 mesi previsti dalle disposizioni transitorie per l'iscrizione dei confidi che a tale data supereranno il limite dei 75 milioni di attività (Art. 3 del D.M. 9/11/2007).
Vediamo gli aspetti salienti della nuova disciplina di vigilanza per i confidi
1) Il punto 2 della Sezione II stabilisce il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di iscrizione per i confidi che supereranno il limite di 75 milioni di attività (Art. 2, comma 3, del D.M. 9/11/2007). Tale termine, come precisato anche dalla Banca d'Italia nella presentazione della nuova disciplina di vigilanza confidi, è relativo alla disciplina 'a regime' mentre i confidi che supereranno i 75 milioni di attività alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, ma non possiederanno i requisiti prudenziali ed organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, avranno un anno di tempo per procedere alla presentazione della domanda (Art. 3 del D.M. 9/11/2007).
Ritengo che molti dei confidi interessati dalla nuova disciplina si troveranno in questa situazione: superamento dei parametri dimensionali ma carenza dei requisiti prudenziali ed organizzativi. Applicheranno pertanto le disposizioni transitorie per l'iscrizione.
2) Oltre ai consueti requisiti di onorabilità e professionalità previsti in generale dalla normativa di vigilanza per gli intermediari 107, le Istruzioni per i confidi precisano che gli esponenti aziendali dovranno possedere anche il requisito dell'indipendenza. Ritengo si possa leggere come un chiaro monito da parte della Banca d'Italia a comporre gli organi sociali guardando più agli aspetti tecnici e meno a quelli 'rappresentativi'.
3) Ai confidi vigilati si applicheranno le seguenti disposizioni:
PARTE PRIMA della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 (9' aggiornamento del 28 febbraio 2008)
Capitolo I ' Elenco speciale degli intermediari finanziari: paragrafo 6.1 relativo alla 'Perdita delle condizioni per l'iscrizione'
Da rilevare che 'il venir meno delle condizioni quantitative (che hanno determinato l'iscrizione ndr) deve risultare verificato con riferimento ad almeno tre esercizi chiusi consecutivi'
Capitolo I ' Elenco speciale degli intermediari finanziari: paragrafo 6.3 relativo ai 'Soggetti che hanno effettuato operazioni di raccolta'
Capitolo II ' Partecipanti al capitale sociale: riguarda i soci che possiedono più del 5% del capitale sociale del confidi.
Ritengo che la quota di capitale sociale costituita attraverso l'art. 1, comma 881, della Finanziaria 2007 debba essere considerata quale capitale proprio e non possa essere attribuita agli enti pubblici a suo tempo erogatori dei contributi.
Capitolo IV ' Organi sociali
Capitolo V ' Vigilanza Prudenziale
Con le specifiche integrazioni previste per la valutazione nel patrimonio di vigilanza dei fondi dei confidi (piena disponibilità, stabilità nel tempo e grado di subordinazione rispetto agli altri creditori) e per la ponderazione delle esposizioni.
Capitolo VI ' Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni;
Capitolo VII ' Bilancio di esercizio (Redatto secondo i principi Ias ' Ifrs)
Capitolo VIII ' Comunicazioni alla Banca d'Italia
Capitolo IX ' Raccolta del risparmio
Capitolo XI ' Trasparenza
Capitolo XII ' Vigilanza ispettiva
PARTE SECONDA della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 (9' aggiornamento del 28 febbraio 2008)...

Dario Boilini ha detto...

Multo utile e chiara la trattazione di Arzarello.
Avrei piacere di capire da dove trae la conclusione che i professionisti possono essere soci dei confidi.
So che esiste un documento della CE che considera imprese tutti i possessori di partita IVA.
Non riesco più a rintracciare tale documento e gradirei gli estremi ma, in ogni caso, mi sfugge il passaggio per il quale Arzarello richiama ora, nelle sue considerazioni, questa 'novità'.

Pierpaolo Arzarello ha detto...

Tale indicazione è contenuta nella nuova normativa di vigilanza confidi (Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008:
Parte Prima Capitolo XIII - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) Pag. 9
Soci dei confidi
I confidi iscritti nell'elenco speciale sono costituiti da piccole e medie imprese (PMI) industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (6). Rientrano tra i soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI.

riccardo barbieri ha detto...

Apprezzo molto il dibattito nato sulle recenti Disposizioni. Personalmente mi riservo di leggere attentamente gli ultimi interventi prima di fare ulteriori osservazioni.
Cordialmente,
Riccardo Barbieri